Quando un figlio diventa un’arma: la linea sottile tra conflitto e reato

Se la guerra tra adulti entra nel codice penale: cosa prevede la legge e quali sono le conseguenze psicologiche per i figli.
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Se la guerra tra adulti entra nel codice penale: cosa prevede la legge e quali sono le conseguenze psicologiche per i figli.

Questo articolo nasce da una collaborazione tra LIBAD e l’avvocato penalista Stefania Crespi: un confronto tra diritto e psicologia per capire cosa succede davvero quando il conflitto tra genitori supera il confine della legalità.

Ci sono conflitti tra adulti che restano dolorosamente privati.

E altri che, quando degenerano, finiscono per entrare nel codice penale.

Chi è cresciuto negli anni ’70 e ’80 ricorderà Kramer contro Kramer, il film che ha reso il conflitto genitoriale quasi una categoria cinematografica.

Nel film, per fortuna, la battaglia tra Dustin Hoffman e Meryl Streep si combatte soprattutto in tribunale e nella vita quotidiana. Nella realtà, però, quando il conflitto degenera davvero, può accadere qualcosa di molto meno cinematografico: uno dei genitori decide unilateralmente dove deve vivere il figlio.

La sottrazione di minore è uno di quei momenti in cui la rabbia, la paura o il desiderio di “avere ragione” superano una linea sottile e diventano reato.

Ma prima ancora di essere un problema giuridico, è una frattura profonda nel mondo di un bambino. Perché quando un genitore decide unilateralmente di spostarlo, trattenerlo o sottrarlo all’altro, non sta solo disobbedendo a un provvedimento del giudice. Sta alterando le coordinate affettive di una persona che non ha scelto di essere nel mezzo di quella guerra.

Proprio per questo abbiamo deciso di affrontare il tema insieme all’avvocato Stefania Crespi, con cui inauguriamo una nuova collaborazione su LIBAD.

Nei casi di sottrazione di minore, infatti, la dimensione emotiva e quella giuridica si intrecciano in modo molto concreto: da una parte ci sono dinamiche familiari spesso complesse, dall’altra norme precise che stabiliscono quando il conflitto tra genitori oltrepassa il confine della legalità.

Per capire meglio cosa dice la legge e in quali situazioni si configurano questi reati, lascio quindi la parola all’avvocato.

I reati di sottrazione di minore
di Stefania Crespi, avvocato penalista del Foro di Milano

La sottrazione di minore è un reato che tutela principalmente la funzione genitoriale e la stabilità affettiva del minore, più che la libertà personale del figlio, al fine di evitare che si imponga, in modo unilaterale, la collocazione dello stesso, violando provvedimenti giudiziari o i diritti dell’altro genitore. Esistono varie forme di sottrazione di minore e tutte rappresentano reati permanenti, perché l’azione criminale deve perdurare nel tempo e, precisamente secondo giurisprudenza costante, per un periodo “significativo”: è configurabile ogni qualvolta l’impedimento all’esercizio dell’altrui responsabilità genitoriale, nonché l’impedimento al minore di mantenere le consuetudini e la comunanza di vita con l’altro genitore, si protraggano per un periodo di tempo rilevante.

La sottrazione consensuale di minorenne

La sottrazione consensuale di minorenne è prevista dall’art. 573 c.p., che punisce chi sottrae un minore tra i 14 e i 18 anni al genitore o al tutore con il suo consenso lo trattiene contro la volontà dell’avente diritto.

Il consenso del minore non scrimina: il legislatore, infatti, non riconosce al figlio la piena capacità di decidere sulla propria collocazione familiare. Chiaramente il consenso estorto con coercizione o inganno non elimina la rilevanza penale.

Il reato si consuma non solo con l’allontanamento, ma anche con il trattenimento del minore in luoghi o tempi non autorizzati.

Sono previste riduzioni di pena a seconda della finalità dell’agente (fine di matrimonio) e aggravanti (per fine di libidine); l’elemento soggettivo è il dolo generico, ossia la consapevolezza e volontà di sottrarre il minore alla custodia legittima.

La sottrazione di persone incapaci e del minore infraquattordicenne

La sottrazione di persone incapaci e del minore infraquattordicenne è prevista dall’574 c.p. che si applica ai minori sotto i 14 anni o alle persone incapaci, sempre contro la volontà del genitore o del tutore. In questa fattispecie il consenso del minore è irrilevante: nel nostro ordinamento, infatti, il consenso prestato da un minore di 14 anni non è considerato giuridicamente valido.

La sottrazione si realizza quando si interrompe di fatto il vincolo tra minore e genitore, impedendo materialmente l’esercizio della responsabilità genitoriale.

La condotta consiste nell’allontanare il minore di quattordici anni dalla sfera di direzione, tutela, cura o custodia del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore, del curatore o di chi ne abbia la vigilanza o la custodia senza il consenso di questi ultimi; oppure trattenere il minore di quattordici anni al di fuori del luogo in cui dovrebbe ritornare, oppure sottrarre o trattenere il minore che abbia compiuto i 14 anni, senza il suo consenso, per un fine diverso da quello di libidine o di matrimonio. In quest’ultimo caso è necessaria la querela del genitore, tutore o curatore.

Si tratta di un reato plurioffensivo, perché lesiona sia la relazione genitoriale, sia il diritto del minore a vivere nel proprio ambiente e mantenere i rapporti sociali e familiari.

E, infatti, secondo la Cassazione l’art. 574 c.p. non è diretto a tutelare esclusivamente l’interesse del titolare del diritto, ma anche e, soprattutto, quello del minore

Il trattenimento protratto nel tempo può essere sufficiente per integrare il reato, anche se inizialmente il minore era stato trasferito con modalità apparentemente lecite.

L’elemento soggettivo rimane il dolo generico, ossia agire consapevolmente e volontariamente contro la custodia legittima dell’altro genitore.

La sottrazione internazionale di minore è prevista dall’art. 574 bis c.p..

La sottrazione internazionale di minore è prevista dall’art. 574 bis c.p.. Introdotto nel 2009, questo articolo punisce chi conduce o trattiene un minore all’estero contro la volontà del genitore esercente la responsabilità genitoriale. Più precisamente può avvenire in due modi, tra loro alternativi: tramite sottrazione di minore al genitore esercente la potestà genitoriale o al tutore, con conduzione all’estero o con il trattenimento in Paese diverso da quello della residenza abituale, a seguito di un espatrio originariamente legittimo.

Il secondo comma prevede una diminuzione della pena, qualora il fatto sia commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso.

Infine, la norma prevede la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, qualora i fatti previsti dal primo e secondo comma siano commessi da un genitore in danno del figlio minore.

La Cassazione considera questo reato un delitto d’evento: il trasferimento illecito va valutato in base alla residenza abituale del minore nello Stato di origine, criterio che stabilisce quale sia il Paese da cui il minore è stato sottratto. Anche un viaggio inizialmente autorizzato può configurare reato, se il trattenimento altera stabilmente la residenza abituale.

La residenza abituale è il criterio chiave per valutare la sottrazione internazionale: non coincide necessariamente con la residenza anagrafica, ma dipende da durata, continuità e integrazione del minore nella vita familiare, scolastica e sociale.

In relazione a tale luogo si verifica l’offesa derivante dalla illecita condotta, consistente nel pregiudizio del rapporto di effettiva cura del minore da parte dell’altro genitore, venendo impedito a quest’ultimo di continuare a soddisfare le molteplici esigenze fondamentali del figlio e, al minore, di mantenere consuetudini e comunanza di vita rispetto all’altro genitore.

Inoltre, se tale luogo si trova in Italia, sussiste la giurisdizione italiana e si determinerà la competenza territoriale: rappresenta infatti l’elemento di collegamento con la giurisdizione italiana, costituito dal verificarsi, all’interno del territorio dello Stato, dell’evento del reato.

La procedura civile di rimpatrio e il procedimento penale possono proseguire separatamente: il minore può essere restituito, ma la responsabilità penale persiste.

La sottrazione di minore all’estero presenta una maggiore gravità rispetto alla sottrazione di persona incapace prevista dall’art. 574 c.p ed è procedibile d’ufficio.

Art. 388 c.p.

Occorre ora prendere in considerazione l’art. 388 c.p., vale a dire la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, in quanto vi sono aspetti rilevanti da analizzare.

Questo articolo punisce chi, per sottrarsi a un obbligo derivante da un provvedimento del giudice, mette in atto atti fraudolenti o elusivi, volontari e consapevoli. La giurisprudenza evidenzia che il mero rifiuto occasionale non basta: occorrono condotte che dimostrino la volontà di sottrarsi stabilmente all’adempimento.

Nei contesti familiari ciò accade quando un genitore impedisce sistematicamente le visite o l’affidamento senza autorizzazione del giudice.

L’art. 388 c.p. tutela l’autorità del provvedimento giudiziario, mentre gli artt. 573 e 574 c.p. tutelano la relazione genitoriale e la stabile disponibilità del minore.

Sequestro di persona

La sottrazione di minore può concorrere con il sequestro di persona (art. 605 c.p.) quando la condotta comporta una reale privazione della libertà del minore, coercizione o impedimento alla comunicazione. In tali casi si configura concorso formale di reati, perché sono tutelati beni giuridici diversi: la libertà personale e la funzione genitoriale.

Casi riportati dalla stampa

La stampa mostra spesso bambini portati in Paesi esteri durante visite o soggiorni concordati e mai ricondotti nello Stato di residenza abituale, come il caso di Serena Cruz, bambina sottratta ai genitori adottivi o quello della madre italiana, Claudia Ciampa, il cui figlio, Eithan, all’epoca di soli 6 mesi, è stato portato negli Stati Uniti dal padre, cittadino americano, nell’agosto 2024. E, ancora, il caso di Eitan, il bambino sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, portato in Israele dal nonno senza l’autorizzazione della zia alla quale era affidato.

Conclusioni

In base ai rilievi svolti, la sottrazione di minore tutela la funzione genitoriale e l’interesse del minore a mantenere la stabilità delle proprie relazioni affettive. La linea di confine tra conflitto familiare e rilevanza penale si raggiunge quando l’allontanamento è stabile e consapevole, indipendentemente dalla motivazione del genitore.
Tutte le norme analizzate sono rivolte a proteggere il minore e garantire il rispetto dei provvedimenti giudiziari: i minori non devono mai divenire le “armi” all’interno dei conflitti familiari.

Quando il reato entra nella vita di un bambino

Fin qui abbiamo visto cosa dice la legge e in quali casi il conflitto tra genitori può trasformarsi in un vero e proprio reato.

Ma quando si parla di sottrazione di minore c’è un livello della questione che rischia spesso di restare sullo sfondo: quello psicologico.

Nelle aule di tribunale il focus è inevitabilmente sugli adulti: chi ha violato un provvedimento, quale condotta integra il reato, quali sono le conseguenze giuridiche.

Nel frattempo, però c’è un’altra persona coinvolta, che vive quella situazione senza gli strumenti cognitivi ed emotivi degli adulti: il bambino.

Ed è proprio qui che il tema cambia prospettiva.

Cosa ci dice la ricerca psicologica

La ricerca psicologica sui conflitti genitoriali ad alta intensità mostra da anni che i figli coinvolti in dispute molto accese tra i genitori sviluppano con maggiore frequenza ansia, difficoltà nella regolazione emotiva e sentimenti di lealtà divisa.

La psicologa Janet R. Johnston (University of California), che ha studiato per decenni le dinamiche dei divorzi ad alto conflitto, ha evidenziato come i bambini coinvolti in queste situazioni siano più esposti a sintomi di ansia, depressione e problemi comportamentali proprio perché vengono trascinati in dinamiche di schieramento tra i genitori.

Nei casi di sottrazione parentale, però, lo scenario può diventare ancora più destabilizzante. Non si tratta solo di assistere al conflitto. Si tratta di vedere improvvisamente cambiare il proprio mondo: casa, scuola, routine quotidiane, il rapporto con uno dei genitori.

Tutto può essere alterato nel giro di pochi giorni.

Studi sui casi di sottrazione di minori condotti da Geoffrey Greif e Rebecca Hegar (When Parents Kidnap, 1993), basati su interviste a famiglie coinvolte in queste vicende, mostrano che molti bambini coinvolti in queste dinamiche riportano nel tempo esperienze psicologiche ricorrenti:

  • conflitto di lealtà tra i genitori
  • senso di colpa per ciò che sta accadendo
  • difficoltà di fiducia nelle relazioni
  • una percezione instabile della sicurezza familiare

In altre parole, il problema non è solo la distanza fisica da un genitore. La rottura improvvisa della stabilità relazionale è uno spostamento emotivo e identitario.

Questo aspetto è coerente anche con ciò che sappiamo da tempo sulla teoria dell’attaccamento. Lo psicoanalista e ricercatore John Bowlby, che ha studiato a lungo il legame tra bambini e figure di riferimento, ha mostrato come la stabilità delle relazioni di attaccamento sia uno degli elementi fondamentali per lo sviluppo emotivo. Interruzioni improvvise e prolungate di queste relazioni possono generare forte stress e insicurezza.

Non sorprende quindi che ricerche più recenti sull’esposizione dei minori a situazioni di conflitto familiare intenso evidenzino un aumento del rischio di ansia, problemi comportamentali e sintomi traumatici. Il lavoro di David Finkelhor e colleghi sulla violenza e sull’esposizione dei bambini a eventi stressanti all’interno della famiglia ha mostrato come situazioni di instabilità relazionale prolungata possano avere effetti significativi sul benessere psicologico dei minori.

Cosa succede nella testa di un bambino

Un bambino non interpreta questi eventi con le categorie giuridiche degli adulti. Non pensa in termini di violazione di un provvedimento o di competenza territoriale. Interpreta quello che accade attraverso le relazioni.

Chi c’è, chi non c’è più, e perché.

Il conflitto di lealtà

Una delle dinamiche più delicate riguarda il cosiddetto conflitto di lealtà.

Quando un bambino percepisce che i due genitori sono in guerra tra loro, può sentirsi implicitamente costretto a schierarsi.

Anche quando nessuno glielo chiede esplicitamente.

In queste situazioni il bambino può iniziare a pensare che voler bene a un genitore significhi tradire l’altro.

È un peso emotivo enorme per una persona che sta ancora costruendo la propria identità.

Il punto che spesso gli adulti non vedono

Molti genitori che arrivano a compiere una sottrazione sono convinti di agire nel migliore interesse del figlio.

A volte questa convinzione nasce dalla paura, a volte dalla rabbia, a volte da un conflitto diventato ingestibile.

La convinzione soggettiva può essere sincera, ma gli effetti psicologici di un evento così destabilizzante non dipendono dalle intenzioni degli adulti… dipendono da ciò che il bambino vive.

Quando un figlio diventa uno strumento

In una separazione o in un conflitto familiare è facile pensare in termini di diritti, torti, rivincite e battaglie legali. È comprensibile: quando le relazioni si rompono, le emozioni possono diventare molto intense.

Ma c’è una linea che non dovrebbe mai essere superata: un figlio non è una strategia processuale, non è una leva negoziale, e nemmeno una vittoria.

È una persona in formazione.

E ogni volta che il conflitto tra adulti lo trasforma in uno strumento, il prezzo di quella guerra lo sta pagando lui.

Non è un caso che esista anche una vera e propria “Carta dei diritti dei figli”, che prova a mettere nero su bianco un principio semplice: i figli non appartengono ai genitori, ma hanno diritti propri che vanno tutelati, anche quando una relazione finisce. Se te lo sei perso puoi leggere il nostro articolo qui 👉 La carta dei diritti dei figli che ogni genitore separato dovrebbe imparare a memoria.

Gli studi che abbiamo visto raccontano tutti la stessa cosa: quando il conflitto tra adulti diventa ingestibile, il rischio è che a pagarne il prezzo più alto sia chi ha meno strumenti per difendersi.

Conclusione

Le leggi servono a tracciare un confine, ma la responsabilità genitoriale dovrebbe iniziare molto prima che quel confine venga superato.

Nei casi di sottrazione di minore, quel confine esiste per proteggere chi ha meno strumenti per difendersi: i figli. Ma il vero punto non è solo cosa accade quando la legge interviene. È ciò che succede molto prima, quando il conflitto tra adulti cresce fino a trascinare dentro anche chi non ha scelto di farne parte.

Quando una relazione finisce, due persone smettono di essere partner, ma non smettono di essere genitori.

E nel momento in cui un figlio viene trascinato dentro il conflitto, la vera domanda non è più chi abbia ragione… È chi sta proteggendo davvero il suo futuro.

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